I Certificati Energetici (denominati ora APE Attestato Prestazione Energetica ) sono documenti emessi a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari. Consente di determinare quanto “consuma” una casa proprio come per gli elettrodomestici. Le classi energetiche dell’immobile vanno dalla lettera da A alla G.
La validità dei certificati energetici è di 10 anni se in possesso di un regolare libretto d’impianto. Va aggiornato ogni volta che si effettuano interventi energetici. La validità scende al 31 Dicembre del anno successivo a partire dall’ultimo controllo valido fatto ovvero in assenza di libretto caldaia.
Quando serve il certificato energetico APE?
A partire dal 1° luglio 2010, la normativa vigente (D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, DPR 59/2009, DM 26/06/2009) prevede l’obbligo per il venditore e per l’affittuario di possedere il certificato energetico, da esibire al futuro acquirente o inquilino, prima dell’effettuazione della compravendita o la locazione dell’immobile.
Per l’accesso alle detrazioni del 50% sul reddito IRPEF: i certificati energetici fanno parte della documentazione necessaria all’ottenimento degli sgravi fiscali.
Chi dispone la certificazione energetica APE?
Il certificatore deve essere un soggetto abilitato ed iscritto al Collegio Professionale dei Geometri che abbia frequentato un corso di specializzazione della durata di 80 ore presso un istituto accreditato.
Quanto costano i certificati energetici?
Per un appartamento standard il costo del servizio è a partire da € 80,00 + IVA (aggiornato a marzo 2016). Telefonare per un preventivo personalizzato e per le tempistiche.
Il servizio comprende:
la redazione del o dei certificati energetici (denominato ora APE ovvero Attestato Prestazione Energetica ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63) conforme alla normativa vigente
la consegna della documentazione alla Regione
invio del certificato per email con apposto il protocollo della Regione
Un attestato di prestazione energetica deve essere redatto in modo preciso per essere utile ed il suo risultato di calcolo deve ottenere valori che si accostano ai consumi effettivi dell’immobile.
Un Geometra deve tenere in considerazione nel calcolo:
lo spessore ed il tipo di muri disperdenti e degli infissi
gli ombreggiamenti prodotti dalla distanza e altezza dei fabbricati adiacenti o agli aggetti orizzontali e verticali
l’orientamento
i ponti termici
il giusto dimensionamento degli impianti
la superficie e le altezze netti e lordi
…….
E’ obbligatorio indicare gli interventi migliorativi che si possono effettivamente fare per migliorare il livello energetico. Il geometra consiglia quali sono quelli convenienti considerando il prezzo di realizzazione di essi ed i tempi di ritorno dell’investimento per il risparmio energetico ottenuto.
Se questi calcoli non vengono effettuati accuratamente il responsabile è il tecnico che firma documenti sulla base di dichiarazioni mendaci. Il committente potrebbe trovarsi invece nelle condizioni che l’attestato energetico prodotto non sia idoneo per la registrazione dell’affitto e per la compravendita o venga annullato a seguito di un procedimento legale.
Quale documentazione si deve avere per fare un attestato di prestazione energetica?
I documenti che occorrono per l’attestato di prestazione energetica al momento del sopralluogo sono:
Ricavare dall’atto notarile la data di costruzione (concessione edilizia) e ne costruito prima del 1967, quindi non è riportato sull’atto, procurasi la data di costruzione
Comunicare gli identificativi catastali (foglio, part. e sub.) e se disponibile meglio avere una planimetria catastale aggiornata
Copia del controllo fatto alla caldaia a gas aggiornato e se condominiale chiedere una copia all’amministratore dell’allegato F. Le caldaie elettriche non necessitano di libretto.
NOTA BENE:
Il controllo dello scarico dei fumi e corretto funzionamento detto anche Allegato F o Rapporto Energetico sono regolari soltanto se presentano la firma ed il timbro del tecnico della manutenzione. Vanno aggiornati nel caso in cui la data riportata del controllo risulti anteriore a 2 Anni. Chiedere comunque conferma della validità telefonando all’azienda che esegue le manutenzioni.
Riporto un estratto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192